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D.P.R. 04/02/2005 n. 78
2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.
4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, giā in proprietā di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autoritā ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunitā del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.
5. Nel caso di calamitā naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le prioritā di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.
6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 7.
1. Al fine di verificare con continuitā l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietā ecclesiastica.
2. L'Osservatorio č composto, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della C.E.I. ed č presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonchč ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
Art. 8.
1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.
Art. 9.
1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data
a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa
b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.
Roma, 26 gennaio 2005 Il Ministro per i beni e le attivitā culturali Urbani Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana card.Ruini
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Condomini Immobili Locazioni
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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